End of waste? L’asfalto si può recuperare?
L’asfalto si ricicla da anni in molti Paesi europei, ma l’Italia è sempre stata il fanalino di coda con percentuali basse, intorno al 20% rispetto al 60% della Germania (fonte SIteb, l’Associazione italiana bitume e asfalto stradale). Il decreto 28 marzo 2018, n. 69 reca la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18G00093) (GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018)
Quando il fresato cessa di essere rifiuto?
Il “fresato” cessa di essere un rifiuto quando, dopo essere stato sottoposto a un processo di trasformazione diventa granulato, un non rifiuto, end of waste. Nella nuova normativa non compare mai il termine fresato d’asfalto ma sempre e solo il conglomerato bituminoso, inteso come rifiuto codificato CER 17.03.02, derivante da fresature o demolizioni di pavimentazioni, che continuerà a essere disciplinato dalla normativa per la gestione dei rifiuti fino alla trasformazione.
Quali condizioni deve rispettare il fresato di asfalto:
Il fresato d’asfalto cessa di essere rifiuto quando rispetta totalmente queste due condizioni:
- 1. Parte A dell’Allegato 1, è riutilizzabile:
- per la produzione di miscele bituminose a caldo della serie UNI EN 13108 da 1 a 7,
- per la produzione di miscele bituminose a freddo,
- per la produzione di aggregati legati idraulicamente (ovvero con cemento o calce) e non legati, in conformità alla norma UNI EN 13242.
2 Parte B dell’Allegato 1:
- in ingresso è stato controllato visivamente, questo controllo è finalizzato a verificare l’assenza di materiali estranei al conglomerato bituminoso: legno, carta, terra, plastica ecc.;
- b) le seguenti analisi hanno avuto esito positivo (campioni prelevati secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, prelievi effettuati su lotti di dimensione massima di 3000m3, analisi effettuate da laboratori certificati):
- il Test di cessione, il granulato non supera i limiti massimi di concentrazione indicati nella tab. b.2.2;
- gli IPA e l’amianto, non oltrepassano i limiti massimi di concentrazione indicati nella tab. b.2.1;
Il produttore deve conservare ogni campione di granulato analizzato per 5 anni senza alterare le caratteristiche chimico-fisiche, affinché, in caso di dubbio, si possano ripetere le analisi.
- c) sono state determinate le caratteristiche prestazionali (granulometria secondo EN 933-1 e natura degli aggregati secondo EN 932-3).
Cosa deve fare il Produttore?
Dopo avere effettuato le verifiche e le analisi sopra citate il gestore dell’impianto di trasformazione del rifiuto (fresato) in “granulato” può redigere una DDC dichiarazione di conformità sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del DPR 445/2000) con la quale attesta il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dal decreto stesso.
Caratteristiche autodichiarazione
- viene predisposta per ciascun lotto da 3000m3, secondo il modello dell’Allegato 2;
- conservata presso l’impianto di produzione o presso la sede legale (si presume per 5 anni, in analogia alla conservazione dei campioni di granulato).
- inviata all’autorità competente e all’ARPA di riferimento territorialmente, mediante raccomandata A/R ovvero per via telematica, ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 82/2005 (PEC);
Il modello dell’Allegato 2 richiede la conservazione dei formulari con l’indicazione del “cantiere di provenienza”, in cui è stato scarificato il fresato. accompagnato Il produttore (gestore dell’impianto di trasformazione).
I Produttori registrati EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 non sono tenuti alla conservazione dei campioni di granulato per cinque anni, purché rispettino le indicazioni previste dall’art 5 comma 2.
L’attività di produzione di granulato e di recupero, può seguire l’iter già indicato per le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, con un richiamo esplicito al decreto sopra-citato.
Una volta che il fresato (rifiuto) è trasformato in granulato (non più rifiuto), tale resta ed è fuori dalla disciplina dei rifiuti.
Fonte- http://www.siteb.it/2018/07/16/prime-considerazioni-sul-dm-28-marzo-2018-n-69-end-of-waste-per-il-fresato-dasfalto/